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Certificatori energetici Puglia: eliminati i requisiti

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Non si possono costringere i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti a seguire un corso prima di poter rilasciare il relativo attestato ai propri clienti. Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza 2426/2010, annullando la delibera 2272/2009 e parte del regolamento 10/2010. Secondo il Tar sono le norme nazionali a prevalere e, più in particolare, l'allegato III al Dlgs 115/2008, che prescrive provvisoriamente quali siano i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Le regole definitive verranno varate da un Dpr che detterà i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori.
La decisione del Tar pugliese ha avuto vasta eco anche fuori regione, dal momento che almeno otto regioni hanno emanato atti amministrativi sulla qualificazione e l'abilitazione dei certificatori: tutte norme che, alla luce della sentenza pugliese, potrebbero essere oggetto di dubbi di legittimità più o meno fondati.

Per la verità il Tar, nel riconoscere punto per punto le ragioni degli Ordini degli ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, si è spinto molto avanti nel bocciare le norme pugliesi, cosa che ha potuto fare soltanto perché i requisiti previsti nella delibera e nel regolamento non erano chiaramente dettati dalla legge regionale 13/2008. Se la legge fosse stata più dettagliata, la questione sarebbe passata alla Corte costituzionale, cosa riconosciuta nella sentenza stessa. Per il Tar, infatti, la pretesa che gli ingegneri seguissero un corso e fossero iscritti a un apposito elenco dei certificatori configurava nei fatti l'invenzione di un nuovo profilo professionale con tanto di requisiti e titoli abilitanti, materia di competenza esclusiva dello Stato. Quel che vale per gli ordini degli ingegneri, del resto, vale anche per altri ordini a cui è riconosciuta l'abilitazione alla progettazioni, e quindi alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, come geometri, periti industriali, architetti nonché anche a dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici , per l'ambito specifico della loro attività (costruzioni rurali).
Al di là delle valutazioni sulla correttezza formale della decisione del Tar pugliese, restano le considerazioni sostanziali, che già a suo tempo avevano ispirato il legislatore pugliese: viene perciò da chiedersi se davvero un professionista abbia automaticamente le competenze necessarie per redigere una certificazione energetica, soprattutto quando nella sua carriera ha affrontato solo di striscio problemi termotecnici, non è aggiornato sulle tecnologie più recenti, o anche solo deve acquisire la capacità di uso dei software per il calcolo dei fabbisogni energetici. (fonte Il Sole 24ore)

 

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