Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto,infatti, le Regioni dovranno approvare un nuovo Piano Casa 2 ovvero specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate. Le norme regionali dovrebbero quindi premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica.
Fino all’approvazione dei nuovi Piano Casa da parte delle Regioni, gli interventi sugli immobili residenziali possono beneficiare di un aumento volumetrico fino al 20%, mentre quelli sugli edifici a destinazione diversa solo del 10%. Come nel primo Piano casa, sono esclusi dagli interventi gli immobili abusivi o situati nei centri storici, ma non quelli regolarizzati con sanatoria.
Per quanto riguarda la Scia si sono invece dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la segnalazione certificata di inizio attività. Per le verifiche ex-post si passa quindi da 60 a 30 giorni. Il nuovo titolo abilitativo rende possibile l’avvio dei lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda, contrariamente alla DIA che prevedeva invece un’attesa preventiva di 30 giorni per consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i controlli. Al tempo stesso, però, la Scia dà alle amministrazioni 60 giorni per verificare la presenza di tutti i requisiti, in mancanza dei quali adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi. La Scia però non sostituisce la Super-dia né i nulla osta e le autorizzazioni che devono comunque essere rilasciate in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Scatteranno dal primo luglio anziché dal primo maggio le sanzioni quadruplicate, previste dal decreto sul federalismo fiscale, a carico di quanti non hanno dichiarato all’Agenzia del Territorio gli immobili fantasma ovvero tutti gli immobili sconosciuti al Catasto, modificati o che hanno perso il requisito di ruralità. Rientrano nei casi di regolarizzazione anche le variazioni di consistenza o destinazione dovute ad interventi edilizi. L’obbligo di aggiornamento vale anche per i fabbricati prima esenti dal pagamento dei tributi, che sono successivamente diventati soggetti ad imposte, come quelli che hanno perso il requisito di ruralità. Il mancato adempimento entro il 30 aprile, provoca l’accatastamento d’ufficio con una rendita presunta che produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.
Dopo il 30 aprile nelle categorie catastali A, B e C a destinazione ordinaria, la rendita presunta è individuata moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe. Nell’attribuzione della rendita presunta, che viene retrodatata al 2007, oltre al pagamento degli arretrati e alle sanzioni previste, sugli interessati graveranno anche le spese per l’istruttoria, i sopralluoghi e il classamento degli immobili.












